Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno. Lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle disposizioni seguenti. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1976, N. 136. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che e' stata riconosciuta la sua identita' personale, ritira dal presidente del seggio le due schede, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 276)). Le operazioni, di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le oro diciotto del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare. Se non e' possibile l'immediato recapito i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 sopra richiamato, per essere recapitati, con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.
Testo vigente dal 21 agosto 1993
