Norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 43 — Sanzioni penali per reati elettorali relativi alle votazioni

Il primo comma dell'art. 77 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26, e' sostituito dai seguenti: "Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 20.000. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non puo' farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa fino a lire 50.000. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi da' il voto in piu' sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, e' punito con la reclusione da 3 a 5 anni e con la multa da, lire 100.000 a lire 500.000".

Testo vigente dal 12 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art43 · fonte del testo