L'art. 9 e' sostituito dal seguente: "Non sono eleggibili:

  • a)i deputati regionali o consiglieri regionali;
  • b)i presidenti delle deputazioni provinciali;
  • c)i sindaci dei capoluoghi di provincia;
  • d)il capo e vice-capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
  • e)i capi di Gabinetto dei Ministri;
  • f)l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;
  • g)i magistrati, salvo che non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura;
  • h)i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
  • i)gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilita' stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Tale termine e' stabilito, per la prima legislatura, al giorno precedente l'accettazione della candidatura".

Testo vigente dal 26 gennaio 1948

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art5 · fonte del testo