Non sono eleggibili:

  • a)i deputati e i senatori; b)il capo e il vice capo della polizia;
  • c)i capi di gabinetto dei Ministri;
  • d)i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate delle Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;
  • e)((I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della regione, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunita' montane))). Le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura. ((Coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata della carica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni)).

Testo vigente dal 9 maggio 1978

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1962 al 9 maggio 1978. 27 parole tolte, 110 parole aggiunte in 2 capoversi.

d) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate delle Stato che esercitano le loro funzioni nella Regioneaggiunto: ;

e) tolto: coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Regione o da Enti, Istituti o Aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla sua vigilanza aggiunto: I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della regione, nonche' gli amministratori di tali tolto: Enti e Istituti ed Aziende aggiunto: enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunita' montane). Le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidaturaaggiunto: . Coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata della carica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1257~art6 · fonte del testo