Il primo comma dell'art. 15 e' sostituito dal seguente: "Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assistera' la lista per il collegio unico nazionale". Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Nessuno puo' essere candidato nel Collegio unico nazionale se non e' candidato in un collegio circoscrizionale".

Testo vigente dal 26 gennaio 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-01-20;6~art9 · fonte del testo