Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1959 al 9 ottobre 2010. 139 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1958-59 sono ammessi, a domanda, al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:
tolto: a) aver superato nei due anni di Accademia e nel primo anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito gli esami nelle materie proprie dei biennio propedeutico di ingegneria indicate al successivo art. 2 o in quelle altre che dagli ordinamenti universitari fossero stabilite per detto biennio, purche' i relativi insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi conformi a quelli del biennio propedeutico approvati con decreto del Ministro per la difesa, di concentro con il Ministro per la pubblica istruzione;
tolto: b) aver conseguito all'atto dell'ammissione in Accademia il diploma di maturita' classica o scientifica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-05-22;397~art1 · fonte del testo