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Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1958-59 sono ammessi, a domanda, al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • a)aver superato nei due anni di Accademia e nel primo anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito gli esami nelle materie proprie dei biennio propedeutico di ingegneria indicate al successivo art. 2 o in quelle altre che dagli ordinamenti universitari fossero stabilite per detto biennio, purche' i relativi insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi conformi a quelli del biennio propedeutico approvati con decreto del Ministro per la difesa, di concentro con il Ministro per la pubblica istruzione;
  • b)aver conseguito all'atto dell'ammissione in Accademia il diploma di maturita' classica o scientifica.

Testo in vigore dal 24 giugno 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-22;397~art1 · fonte del testo