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Coloro che abbiano frequentato i corsi ordinari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ma che si trovino in difetto relativamente ad una o piu' materie potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria previa valutazione da parte dei Consigli di facolta' dei corsi seguiti e degli esami superati e sempre che in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica all'atto dell'ammissione in Accademia.

Testo in vigore dal 24 giugno 1959 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1959-05-22;397~art3 · fonte del testo