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L'equiparazione di cui ai precedenti articoli 1 e 3 e' riconosciuta anche per coloro che essendo in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica, all'atto dell'ammissione in Accademia, abbiano frequentato presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito i corsi ordinari svolti a decorrere dall'anno accademico 1956-1957, sempre che i relativi piani di studio siano stati quelli di cui al precedente art. 2 e gli insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione conformi a quelli del biennio propedeutico.
Testo in vigore dal 24 giugno 1959 al 9 ottobre 2010
