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Il Ministro per la difesa e' autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio:

  • a)contributi e sovvenzioni in favore di enti che svolgano attivita' culturali, scientifiche, tecniche, assistenziali, di interesse per le Forze armate e per l'aviazione civile, di associazioni di militari in congedo e di arma nonche' di circoli e mense presso corpi, enti e stabilimenti militari;
  • b)borse di studio e di perfezionamento in discipline di interesse per le Forze armate o per l'aviazione civile;
  • c)contributi e sovvenzioni in favore di circoli e mense di presidio nonche' premi in favore di persone estranee all'Amministrazione statale per prestazioni o attivita' di interesse per l'aviazione civile;
  • d)compensi per incarichi di insegnamento presso scuole e corsi di perfezionamento militari. I decreti relativi ai contributi, premi e compensi di cui alle lettere c) e d) sono emanati di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 6 luglio 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-06-20;612~art1 · fonte del testo