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Il Ministro per la difesa e' autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'importo e gli enti destinatari delle rette per il ricovero degli orfani dei militari.

Testo in vigore dal 6 luglio 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-06-20;612~art2 · fonte del testo