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I Ministeri della difesa e del tesoro vigilano e controllano, ciascuno per la parte di propria competenza, l'impiego dei contributi concessi e le erogazioni disposte ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Testo in vigore dal 6 luglio 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-06-20;612~art3 · fonte del testo