La somma prevista dal precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di 15 milioni anni, negli esercizi 1957-58, 1958-59 e 1959-60. All'onere di lire 15 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58, si provvedera' riducendo di pari importo il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-15;1001~art4 · fonte del testo