All'onere di lire 1200 milioni previsto dalla presente legge si fra fronte con riduzione di pari importo del fondo di 5 miliardi di lire di cui all'art. 6 della legge 10 gennaio 1952, n. 3. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Testo vigente dal 8 maggio 1953
