Norme per l'esercizio del credito navale

Art. 3 — Ammontare dei finanziamenti e garanzie

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L'importo dei finanziamenti di cui all'art. 2 non puo' eccedere il 50 per cento del prezzo dei relativi lavori determinato dal Ministro per la marina mercantile. Tale limite puo' essere elevato fino al 60 per cento nel caso di navi prevalentemente addette al trasporto passeggeri, di stazza lorda non inferiore a 20.000 tonnellate e di navi da pesca oceanica. L'Istituto finanziatore determina le garanzie dei finanziamenti. Nel caso di costituzione di ipoteca si applica la procedura stabilita dagli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa. I finanziamenti possono essere garantiti con privilegio speciale sui macchinari e sulle altre attrezzature, costruiti o in costruzione, da installare sulla nave. Il privilegio ha effetto anche nei confronti dei terzi ed e' preferito ad ogni altro diritto di prelazione, ad eccezione di quelli derivanti dai privilegi e ipoteche preesistenti all'annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorita' rispetto al privilegio anzidetto e ad eccezione altresi' del privilegio per spese di giustizia. A richiesta dell'Istituto finanziatore il privilegio e' annotato senza spese nel Registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente, in relazione alla localita' nella quale si trovano i macchinari e le attrezzature o dove ha sede il cantiere presso il quale sono eseguiti i lavori. Di esso viene dato avviso mediante inserzione nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1962 al 19 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1962-01-09;1~art3 · fonte su Normattiva