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1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

  • a)accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
  • b)accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;
  • c)procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
  • 1)accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;
  • 2)accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;
  • 3)accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
  • 4)annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
  • d)completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:
  • 1)il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
  • 2)il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto e' espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la scheda al segretario;
  • 3)il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

Testo in vigore dal 5 gennaio 2002 al 1 marzo 2008

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 63/2018

    Questione inammissibile
    27 marzo 2018

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sull'interesse ad agire in accertamento davanti al giudice ordinario; e per risolvibilità in altra sede dell'incertezza sulla pienezza del diritto al voto nelle operazioni referendarie - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge n. 459 del 2001, censurati dal Tribunale di Venezia, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 48, primo, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui disciplinano le modalità di esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero. Pur essendo evidenziate oggettive criticità della normativa denunciata quanto al bilanciamento della "effettività" del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero con gli imprescindibili requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto stesso, il mero riferimento all'interesse all'accertamento giudiziale della concreta volontà della legge, sulla pienezza del diritto di voto del residente all'estero, con riguardo alla (allora) futura consultazione referendaria, senza alcun'altra indicazione, nemmeno sintetica o per relationem (della situazione soggettiva e/o oggettiva che risulterebbe, nel caso concreto, potenzialmente impeditiva della segretezza del voto), non può essere considerato motivazione sufficiente e non implausibile dell'esistenza dell'interesse ad agire, idonea, in quanto tale, a escludere un riesame da parte della Corte costituzionale dell'apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell'ammissibilità dell'azione. Inoltre - diversamente dalle ipotesi di elezione del Parlamento nazionale (i cui risultati sono esclusivamente rimessi al controllo delle Camere di appartenenza ex art. 66 Cost.) e analogamente all'ipotesi di elezione dei membri italiani del Parlamento europeo - l'incertezza sulla pienezza del diritto di voto nella procedura referendaria non può essere considerata costituzionalmente insuperabile nel senso di non poter essere risolta, sul piano costituzionale, se non ammettendo un'azione del tipo di quella proposta nel giudizio a quo, atteso che nella procedura referendaria sono espressamente previste la reclamabilità delle operazioni di voto all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (artt. 23 della legge n. 352 del 1970 e 20, comma 3, del d.P.R. n. 104 del 2003) e la loro successiva sottoponibilità all'esame dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, il quale è legittimato a sollevare incidente di costituzionalità. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017 e n. 1 del 2014, e sentenza n. 110 del 2015, sulle diverse possibilità di accertamento della pienezza del diritto di voto nelle elezioni del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo ). L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione è legittimato a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 14 del 2009 e n. 1 del 2009 ).

    Art. 1 cost. · Art. 48 cost. · Art. 702-bis c.p.c. · Art. 66 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459~art14 · fonte su Normattiva