1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

Testo vigente dal 5 gennaio 2002

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 189/2008

    Questione inammissibile
    30 maggio 2008

    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal signor Longhi Carlo, in qualità di “delegato supplente” del Comune di Pedemonte, nonché in qualità di elettore del suddetto Comune, e dal signor Baldessari Alberto, in qualità di rappresentante del comitato promotore referendario “Torniamo in Trentino”, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Rom…

    Art. 75 cost. · Art. 5 cost. · Art. 132 cost. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459~art5 · fonte su Normattiva