1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e' sostituito dal seguente: "Gli elettori non possono farsi rappresentare ne', qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto".

Testo vigente dal 5 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459~art21 · fonte su Normattiva