1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione gia' definiti in applicazione della legge elettorale vigente. 2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione gia' definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

Testo vigente dal 5 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459~art22 · fonte su Normattiva