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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, al fine del miglioramento zootecnico, puo' delimitare zone nelle quali, per numero degli equini esistenti, o per il particolare pregio delle razze che vi si trovano, o per obiettive circostanze che rendano difficile la vigilanza, appare necessaria una piu' intensa tutela del locale patrimonio equino. Nelle zone suddette e' fatto divieto di tenere, a qualsiasi titolo, maschi equini interi di eta' superiore a quella da indicarsi nel decreto medesimo, che non abbiano conseguito l'approvazione per essere adibiti quali riproduttori in stazioni di fecondazione, pubbliche e private.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 28 agosto 1999
