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Entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sara' emanato il regolamento di esecuzione della presente legge nel quale dovranno essere indicate anche le norme di sicurezza da osservarsi da parte delle aziende che provvedono al riempimento e alla distribuzione delle bombole per l'uso di gas di petrolio liquefatti. Il regolamento dovra' prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative fino a 1 milione di lire, nonche' la sospensione della concessione in caso di recidiva.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1973 al 30 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;7~art12 · fonte del testo