Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2006

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 30 marzo 2006. 131 parole tolte, 5 parole aggiunte.

tolto: Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, e' punito con ammenda fino a L. 1.000.000. Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 30 DICEMBRE 1999 aggiunto: 22 FEBBRAIO 2006, N. tolto: 507. aggiunto: 128

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-02-02;7~art11 · fonte del testo