Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.
Abrogato dal 30 marzo 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.
Abrogato dal 30 marzo 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 30 marzo 2006. 131 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattrocentomila a due milioni quattrocentomila. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, e' punito con ammenda fino a L. 1.000.000. Nei casi previsti dal primo e secondo comma, si applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 30 DICEMBRE 1999 aggiunto: 22 FEBBRAIO 2006, N. tolto: 507. aggiunto: 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-02-02;7~art11 · fonte del testo