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Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione al prefetto o al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a seconda che l'attivita' debba essere svolta in una sola o in piu' province. I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino all'autorita' concedente di:

  • a)essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;
  • b)avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole;
  • c)aver adempiuto gli obblighi previsti nell'articolo 5 della presente legge.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1973 al 30 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;7~art2 · fonte del testo