Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs 22 febbraio 2006, n. 128.
Abrogato dal 30 marzo 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs 22 febbraio 2006, n. 128.
Abrogato dal 30 marzo 2006
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 16 aprile 1958 al 30 marzo 2006. 169 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Sulle domande di concessione di cui all'art. 1 provvedono secondo la rispettiva competenza:
tolto: 1) il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
tolto: 2) il prefetto della Provincia ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620. Il decreto di concessione dovra' particolarmente indicare:
tolto: a) l'oggetto principale dell'azienda;
tolto: b) la natura dei gas da immettere nei depositi o destinati al riempimento;
tolto: c) la quantita' massima autorizzata;
tolto: d) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente in efficienza il deposito, a non portare modifiche sostanziali agli impianti, ne' a dare a questi altra destinazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Resta ferma l'osservanza degli altri obblighi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione per i titolari di depositi di olii minerali e loro derivati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 22 FEBBRAIO 2006, N. 128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;327~art2 · fonte del testo