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I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacita' non inferiore ai cinque litri, destinati ad uso domestico o industriale, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:
- a)della responsabilita' civile cui e' tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi causati a persone, cose ed animali;
- b)della responsabilita' civile dell'utente o delle persone con esso conviventi, conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi. L'assicurazione e' stipulata per somme non inferiori a 100 milioni per ogni evento che provochi danni a persone, cose e animali, con un limite di 10 milioni per ogni persona e di 30 milioni per le cose e gli animali. Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera b), coloro per i quali e' prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'impresa distributrice entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi. Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente. Nei punti di distribuzione e di vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1973 al 16 gennaio 1986
