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((I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacita' non inferiore ai sedici litri, destinati ad uso domestico od industriale, non possono essere detenuti in deposito, messi in distribuzione o installati se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:
- a)della responsabilita' civile cui e' tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi compresi gli strumenti di connessione all'impianto di utilizzazione causati a persone, cose ed animali;
- b)della responsabilita' civile dell'utente o delle persone con esso conviventi conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi. L'assicurazione e' stipulata per somme non inferiori a un miliardo per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di duecentocinquanta milioni per ogni persona e di cinquecento milioni per le cose ed animali. L'aggiornamento per le somme da assicurare puo' essere determinato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato)). Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera b), coloro per i quali e' prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'impresa distributrice entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi. Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente. Nei punti di distribuzione e di vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.
Testo in vigore dal 16 gennaio 1986 al 30 marzo 2006
