Art. unico
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Le Commissioni di scrutinio per le promozioni la Corte di appello ed in Corte di cassazione, ove rivelino che i candidati agli scrutini ordinari indetti per gli anni 1962 e 1963 non si sono ottenuti, nell'indicazione dei lavori giudiziari, all'osservanza delle norme di cui agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore comunica la riscontrata irregolarita' al candidato, il quale, nel termine perentorie di trenta giorni, deve provvedere alle necessarie notifiche, uniformandosi alle disposizioni di legge.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
