Nel primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le parole: "e nei limiti di essa", sono sostituite con le altre: "al 31 dicembre 1974". Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e' sostituito dai seguenti: "I crediti per spese di spedalita' vantati dagli enti di cui al comma precedente debbono essere estinti dagli enti debitori previo nulla osta da parte del comitato di vigilanza di cui al successivo articolo 3 da concedersi sulla base delle risultanze del conto consuntivo 1974 regolarmente approvato dagli organi di controllo. E' fatto obbligo agli enti ospedalieri, ove non vi avessero provveduto, di approvare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conto consuntivo relativo all'anno 1974".

Testo vigente dal 2 aprile 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-03-31;72~art3 · fonte su Normattiva