[1]Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono essere sospese o revocate per abuso del titolare o quando questi non abbia piu' i prescritti requisiti, senza pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali, qualora si tratti di fatti costituenti reato ((, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi)).

[2]Il provvedimento di sospensione o di revoca e' disposto dal Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero dell'interno. ln caso di urgenza, la sospensione puo' essere disposta anche dal Prefetto.

Testo vigente dal 6 febbraio 2016

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1931 al 6 febbraio 2016. 11 parole aggiunte.

… senza pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali, qualora si tratti di fatti costituenti reatoaggiunto: , o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;234~art8 · fonte del testo