[1]Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono essere sospese o revocate per abuso del titolare o quando questi non abbia piu' i prescritti requisiti, senza pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali, qualora si tratti di fatti costituenti reato ((, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi)).
[2]Il provvedimento di sospensione o di revoca e' disposto dal Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero dell'interno. ln caso di urgenza, la sospensione puo' essere disposta anche dal Prefetto.
Testo vigente dal 6 febbraio 2016
