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[1]Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono essere sospese o revocate per abuso del titolare o quando questi non abbia piu' i prescritti requisiti, senza pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali, qualora si tratti di fatti costituenti reato.
[2]Il provvedimento di sospensione o di revoca e' disposto dal Ministero delle comunicazioni, di concerto col Ministero dell'interno. ln caso di urgenza, la sospensione puo' essere disposta anche dal Prefetto.
Testo in vigore dal 24 marzo 1931 al 6 febbraio 2016
