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E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riproduca in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili le indicazioni di cui all'articolo 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilita' del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita.

Testo in vigore dal 16 aprile 1991 al 19 marzo 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-04-10;126~art2 · fonte su Normattiva