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((1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1)) Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilita' del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita.

Testo in vigore dal 19 marzo 1994 al 23 ottobre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-04-10;126~art2 · fonte su Normattiva