Norme per l'informazione del consumatore
Art. 3 — Disposizione transitoria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 aprile 1991 al 21 gennaio 1996. Leggi il testo vigente →
In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 16 aprile 1991 al 21 gennaio 1996
