Norme per l'informazione del consumatore

Art. 3 — Disposizione transitoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1996 al 23 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →

In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1. ((2))

Testo in vigore dal 21 gennaio 1996 al 23 ottobre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-04-10;126~art3 · fonte su Normattiva