Norme per l'informazione del consumatore
Art. 3 — Disposizione transitoria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1996 al 23 ottobre 2005. Leggi il testo vigente →
In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'articolo 1. ((2))
Testo in vigore dal 21 gennaio 1996 al 23 ottobre 2005
