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A modificazione dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1956 n. 782, anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero professionale per la donna, possono essere trasformate in istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1963 al 22 dicembre 2008

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