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Agli allevatori, singoli o associati, in cooperativa, in consorzio o in altre forme, che nell'anno 1967 abbatterono, ai sensi della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e del decreto ministeriale 20 luglio 1965, i suini infetti, sospetti di infezione o di contaminazione di peste suina africana e beneficiarono dell'indennita' di abbattimento prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514, viene corrisposta una integrazione delle indennita' gia' erogate, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 23 gennaio 1968, n. 34.
Testo in vigore dal 30 novembre 1970 al 22 dicembre 2008
