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Le Forze armate sono al servizio della Repubblica. L'ordinamento e l'attivita' delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge. Compito prioritario delle Forze armate e' la difesa dello Stato. Le Forze armate hanno altresi' il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformita' alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' ed urgenza. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.

Testo in vigore dal 17 novembre 2000 al 9 ottobre 2010

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-11-14;331~art1 · fonte su Normattiva