Norme per l'istituzione del servizio militare professionale
Art. 2 — Personale militare impegnato nella difesa nazionale
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Le finalita' di cui all'articolo 1 sono assicurate da:
- a)ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- b)sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- c)volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata;
- d)personale dell'Arma dei carabinieri;
- e)personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;
- f)personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi:
- 1)qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;
- 2)qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Testo in vigore dal 17 novembre 2000 al 9 ottobre 2010
