Norme per l'istituzione del servizio militare professionale

Art. 4 — Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria

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In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vigente puo' essere trasformato in ferma annuale, a domanda dell'interessato, entro quaranta giorni dalla data di incorporazione. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una quota delle unita' di personale da reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della difesa, e comunque nell'ambito dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge.

Testo in vigore dal 17 novembre 2000 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:2000-11-14;331~art4 · fonte su Normattiva