Art. 4 — Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vigente puo' essere trasformato in ferma annuale, a domanda dell'interessato, entro quaranta giorni dalla data di incorporazione. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una quota delle unita' di personale da reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della difesa, e comunque nell'ambito dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge.
Testo in vigore dal 17 novembre 2000 al 9 ottobre 2010
