Norme per l'istituzione del servizio militare professionale

Art. 7 — Adeguamenti organizzativi e strutturali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 2000 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri di economicita', efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi, dell'amministrazione e della contabilita' delle Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in aderenza ai principi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformita' ai criteri e principi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e) e g), dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarita' dei compiti e dell'ordinamento delle Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti:

  • a)regolamento per l'amministrazione e contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
  • b)testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;
  • c)decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;
  • d)regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;
  • e)legge 16 giugno 1977, n. 372;
  • f)legge 27 aprile 1978, n. 183;
  • g)legge 22 dicembre 1989, n. 419;
  • h)decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.

Testo in vigore dal 17 novembre 2000 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2000-11-14;331~art7 · fonte su Normattiva