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In ogni comune della Repubblica e' istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori e di segretari da nominare nel comune. La inclusione nel predetto albo e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • a)essere elettore del comune;
  • b)non aver superato il settantesimo anno di eta';
  • c)essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Testo in vigore dal 17 marzo 1989 al 23 marzo 1990

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