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In ogni comune della Repubblica e' istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ((...)) di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori ((...)) da nominare nel comune. La inclusione nel predetto albo e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

  • a)essere elettore del comune;
  • b)non aver superato il settantesimo anno di eta';
  • c)essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Testo in vigore dal 23 marzo 1990 al 4 maggio 1999

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