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L'albo formato a norma dei precedenti articoli ha validita' quinquennale e viene aggiornato periodicamente. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore e di segretario di seggio elettorale, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonche' di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In tale sede vengono, altresi', cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore o di segretario in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per giustificati e comprovati motivi. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con sorteggio secondo le modalita' di cui all'articolo 3, alla sostituzione delle persone cancellate. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, e' ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.
Testo in vigore dal 17 marzo 1989 al 23 marzo 1990
