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Tra il ventesimo ed il decimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori e dei segretari pari al doppio di quelli occorrenti per la costituzione del seggio. I primi sorteggiati sono nominati membri effettivi e uno di essi e' designato segretario della sezione a scelta del presidente; i secondi fungono da membri supplenti che subentrano progressivamente ai primi nell'ordine di estrazione a sorte, in caso di impedimento dei membri effettivi. Ai membri effettivi, il sindaco o il commissario notifica, nel piu' breve tempo, e al piu' tardi non oltre il settimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro il giorno successivo la notifica della nomina, al sindaco o al commissario perche' provvedano alla sostituzione secondo i criteri di cui al comma 1. La nomina e' notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.
Testo in vigore dal 17 marzo 1989 al 23 marzo 1990
