L'iscrizione all'Ente e' obbligatoria per tutti gli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro e facoltativa per gli iscritti agli albi stessi obbligatoriamente iscritti ad altro ente di previdenza per liberi professionisti, ad eccezione di coloro che, a norma di legge, hanno optato per altra cassa di previdenza per i liberi professionisti in quanto iscritti a due o piu' albi professionali. 2. l'iscrizione all'Ente decorre dalla data di iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro. A tal fine, il consiglio provinciale dei consulenti del lavoro deve comunicare all'Ente l'avvenuta iscrizione all'albo, cosi' come l'eventuale cancellazione.

Testo vigente dal 10 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-05;249~art22 · fonte su Normattiva