Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro
Art. 13 — Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale
Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.
Testo vigente dal 20 gennaio 1979
