Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno due annate agrarie. Si considerano insufficientemente coltivate le terre le cui produzioni ordinarie, unitarie medie, dell'ultimo triennio non abbiano raggiunto il 40 per cento di quelle ottenute, per le stesse colture, nel medesimo periodo in terreni della stessa zona censuaria, con le stesse caratteristiche catastali, tenendo conto delle vocazioni colturali della zona. Nelle zone e nelle aziende dove esistono terreni serviti da impianti d'irrigazione, la comparazione ai fini di cui al secondo comma del presente articolo e' effettuata con le produzioni unitarie dei terreni irrigui.

Testo vigente dal 16 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-04;440~art2 · fonte su Normattiva