Le regioni, indipendentemente dalla determinazione delle zone, dal censimento e dalla classificazione di cui al precedente articolo 4, assegnano per la coltivazione le terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici e morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata. La domanda del richiedente viene notificata a cura delle regioni contemporaneamente al proprietario e agli aventi diritto, ferme restando le facolta' di cui all'articolo precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 8 i termini previsti dal precedente comma sono raddoppiati. Qualora i proprietari o gli aventi diritto non realizzino il piano di sviluppo aziendale entro i termini stabiliti dalla regione, i terreni potranno essere assegnati ai soggetti richiedenti e il proprietario non potra' piu' inoltrare la richiesta di coltivarli direttamente sino alla scadenza dell'assegnazione. Nell'assegnazione e' data la precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate a fini d'ampliamento aziendale, alle cooperative, alle societa' semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attivita' agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. I rapporti tra proprietari ed usufruttuari delle terre e assegnatari sono regolati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. Agli assegnatari spetta il diritto di recesso, previo preavviso di un anno da notificarsi alla regione nonche' al proprietario o agli aventi diritto. Qualora l'assegnatario non provveda, entro due annate agrarie, alla utilizzazione delle terre assegnate, le commissioni di cui all'articolo 3, su istanza dei proprietari, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, propongono alla regione la revoca della assegnazione.

Testo vigente dal 16 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-08-04;440~art5 · fonte su Normattiva