Le regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani:

  • a)per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione;
  • b)per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunita' montane e dalle regioni; ((c) per la conservazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca.))
  • d)per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura. ((e) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura)). Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sara' operato dal CIPE ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 va utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di eta' fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord. La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di cui al comma precedente e' operata sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole regioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Testo vigente dal 26 agosto 1978

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art18 · fonte su Normattiva