Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 29 ottobre 1984 al 1 gennaio 1993. 118 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I commi sesto e settimo dell'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti dai seguenti: "Le macchine agricole che, per necessita' funzionali, hanno limiti di sagoma e di peso eccedenti quelli stabiliti dagli articoli 32 e 33 del presente testo unico debbono essere munite, per circolare su strada, di speciale autorizzazione rilasciata secondo quanto disposto dall'articolo successivo. Chiunque circola su strada pubblica con una macchina agricola che supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti, senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 800.000".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1984-10-16;719~art1 · fonte del testo